Si ricorda che l’art. 18, comma 1, della legge regionale n. 1 del 29 gennaio 2015 (“Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale”), pubblicata sul B.U.R. n. 4 del 29.1.2015, ha abrogato la lettera c), comma 4, dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), così come sostituita dalla legge regionale 30 agosto 2010, che consentiva, nei giorni di prelievo venatorio, di compiere percorsi fuoristrada con mezzi motorizzati ai soggetti autorizzati all'attività venatoria che esponevano copia del tesserino regionale in corso di validità.
Tale disposizione entrerà in vigore a partire dal 13 febbraio 2015.
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